Il Consiglio d’Istituto: le componenti e le funzioni – #01/09

Negli istituti della scuola secondaria di II grado, con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, come nel caso del nostro Liceo, il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di cui
–    8 rappresentanti del personale docente,
–    2 rappresentanti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario),
–    4 dei genitori,
–    4 degli alunni,
–    il dirigente scolastico.

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i Rappresentanti dei Genitori degli alunni.
Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno uguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico: è un organo collegiale.
La partecipazione agli organi collegiali è resa a titolo gratuito.

Il Consiglio d’Istituto è un organo politico-amministrativo, e in quanto tale:
–    elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola;
–    delibera il programma finanziario annuale e il conto consuntivo, entro il 15 dicembre; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico (ad es. decide degli acquisti, del rinnovo e della conservazione dei beni necessari alla vita della scuola); determina le eventuali forme di autofinanziamento;
–    ha potere deliberante sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e nei limiti delle disponibilità di bilancio;
–    adotta il Piano dell’offerta formativa (POF), elaborato dal Collegio dei Docenti; cura e controlla che il Programma finanziario annuale sia coerente con il POF; inoltre, decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali e sportive;
–    elabora e adotta i regolamenti interni dell’Istituto, compreso il regolamento del Consiglio stesso;
–    indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe, all’espletamento dei servizi amministrativi, fatte salve le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
–    esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto

Il Consiglio dura in carica tre anni, anche se la rappresentanza degli studenti è rinnovata annualmente.
I rappresentanti delle varie componenti continuano a far parte del Consiglio fino all’insediamento dei nuovi eletti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità e, in tal caso, vanno surrogati con i primi candidati non eletti nella lista di provenienza.
In caso di esaurimento delle rispettive liste e quindi nell’impossibilità di procedere alla surrogazione, non si può ricorrere ad altre liste, ma si dovranno indire elezioni suppletive, per ricoprire i posti vacanti.

La normativa che è opportuno conoscere comprende:
–    il D.L.vo 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
–    l’O.M. 215/91 (Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto)
–    la C.M. 105/75 (Regolamento tipo)
–    l’art. 21 L. 59/97 (Riforma della pubblica amministrazione: l’autonomia scolastica)
–    il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell’autonomia)
–    il D.I. 44/01 (Regolamento contabile)
–    la L.Cost. 3/01 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)
–    il Regolamento d’Istituto (per il Liceo Arcangeli vedi la sezione del sito scolastico sui regolamenti)
–    il Regolamento del Consiglio d’Istituto (per il Liceo Arcangeli vedi la sezione del sito scolastico sui regolamenti).

Il prossimo post avrà come argomento La Giunta Esecutiva: le componenti e le funzioni.