La Giunta Esecutiva: le componenti e le funzioni – #02/09

La Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto è composta da:
– un docente,
– un non docente (personale ATA),
un genitore,
– uno studente,
– il Dirigente Scolastico
– il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)

Della Giunta sono membri di diritto il DSGA e il Dirigente Scolastico, mentre gli altri vengono designati tra i membri del Consiglio d’Istituto, mediante una votazione con maggioranza relativa dei voti.
La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, con comunicazione in cui è indicato l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della seduta.

La Giunta Esecutiva:
prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio medesimo;
cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto;
predispone e propone il programma finanziario annuale, entro il 31 ottobre per l’anno finanziario successivo, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
– adotta, su proposta del consiglio di classe, i provvedimenti disciplinari più gravi a carico degli studenti (quelli previsti dalle norme).

Gli atti della Giunta esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d’Istituto

Il prossimo post avrà come argomento Il Presidente del Consiglio d’Istituto.

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