Le riunioni del Consiglio d’Istituto – #04/09

Con l’eccezione della seduta d’insediamento, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio, o eventualmente ad altro membro del Consiglio da lui delegato, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o solo anche opportuno, durante tutto l’anno scolastico, e non solo nel periodo in cui si svolgono le lezioni. Il Presidente ha l’obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei consiglieri e in tal caso la richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
Il Consiglio può essere convocato anche in seduta straordinaria.
Secondo il regolamento del Liceo Arcangeli, il Consiglio d’Istituto si riunisce generalmente ogni 30/45 giorni: nell’anno scolastico 2013-2014, il Consiglio d’Istituto è stato convocato, in media, una volta al mese tra settembre e luglio.

Come per ogni organo collegiale, la convocazione del Consiglio d’Istituto avviene con un preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni e in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti, ed deve essere disposta con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso che è comunque sufficiente per la regolare convocazione.
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta.

L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente, sentita la Giunta, che ne prepara i lavori.

Le sedute del Consiglio d’Istituto devono essere adeguatamente pubblicizzate perché possano assistere, anche se non hanno facoltà di parlare, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Qualora la presenza del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione e/o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta e ordinare la sua prosecuzione “a porte chiuse”, invitando il pubblico ad allontanarsi.
Il pubblico non potrà essere presente quando si dovranno trattare questioni relative a individui specifici, per garantire la riservatezza dei dati personali e/o sensibili.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica e il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa, ma non è necessario che tutte le componenti siano rappresentante.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente, che in pratica “vale doppio”.
La votazione è segreta solo quando la questione trattata è relativa a specifiche persone.

Di ogni seduta va redatto un verbale, a cura del segretario del Consiglio: esso costituisce un atto giuridico e, in quanto tale, non può essere compilato dai consiglieri minorenni; e deve dare conto in modo esatto e obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta. Il verbale va sottoscritto dal segretario e dal Presidente e una copia può essere inviato ai consiglieri per permettere loro di formulare eventuali correzioni.
Il verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva.

Il prossimo post avrà come argomento Procedure elettorali per la componenti genitori nel Consiglio d’Istituto e tempistica delle elezioni.

Post precedenti: “Il Consiglio d’Istituto: le componenti e le funzioni – #01/09” – “La Giunta Esecutiva: le componenti e le funzioni – #02/09” – “Il presidente del Consiglio d’Istituto – #03/09”