Per la procedura elettorale, la normativa di riferimento di maggiore rilevanza è l’OM 15 luglio 1991, e in particolare gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46, modificata ed integrata dalle successive O.M. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. Occorrerà anche tenere in conto i regolamenti interni dell’Istituto.
Riassumeremo per grandi linee come creare e presentare una lista, come fare pubblicità elettorale, come si procederà alle votazioni e alla nomina degli eletti
Le elezioni per la costituzione dei Consigli di Istituto sono indette dal Dirigente Scolastico, secondo le scadenze per le date delle votazioni fissate di anno in anno dal Ministro della Pubblica Istruzione e le indicazioni della Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Per l’anno scolastico 2014-2015, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto e le elezioni suppletive che si rendono necessarie sono state fissate nella data di domenica 16 novembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e di lunedì 17 novembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
La commissione elettorale deve depositare presso la segreteria della scuola gli elenchi degli aventi diritto al voto almeno 25 giorni prima delle votazioni, mettendo un avviso all’albo, perché se ne possa prendere visione e correggere eventuali inesattezze.
Le liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale, nel periodo che va dal 20° al 15° giorno antecedente la data delle votazioni.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere richieste al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno e tenute, in orario non scolastico, dal 18° al 2° giorno antecedenti a quello fissato per le votazioni. Nello stesso periodo sono messi a disposizione, nei locali della scuola, appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi e permessa la distribuzione di volantini di propaganda.
I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Secondo il Regolamento d’Istituto, le operazioni di spoglio delle schede verranno effettuate dalla Commissione elettorale e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.
La commissione riassumerà i voti di lista e le preferenze per la proclamazione degli eletti.
Si può consultare la circolare relativa all’Elezione dei rappresentanti Genitori e Docenti nel Consiglio d’Istituto al link.
Il prossimo post avrà come argomento Commissione elettorale e la nomina.
Post precedenti: “Il Consiglio d’Istituto: le componenti e le funzioni – #01/09” – “La Giunta Esecutiva: le componenti e le funzioni – #02/09” – “Il Presidente del Consiglio di Istituto – #03/09” – “Le riunioni del Consiglio d’Istituto – #04/09”